L’altro giorno mi hanno contattato per chiedermi un parere su una situazione legata a un’affiliazione poco chiara… e, in effetti, per come era stata messa, la cosa non era delle più trasparenti. Ora, come sempre, vi racconterò il peccato, ma non il peccatore. Sappiate comunque che si tratta di un brand decisamente noto, il che rende la cosa ancor più spiacevole.

La Situazione Ambigua

In buona sostanza, il brand si proponeva con una campagna abbastanza aggressiva in termini di prezzo di affiliazione e, essendo un marchio affermato, questa persona aveva deciso di lanciarsi. Dopo i primi contatti, però, il prezzo iniziava a lievitare, crescendo con l’invio della planimetria e infine un’ultima volta dopo il sopralluogo del locale. Questa è una pratica, purtroppo, non poco diffusa che personalmente trovo abbastanza ambigua, anche perché gioca sull’inesperienza degli affiliati e su tecniche di “vendita” che nel franchising non dovrebbero esistere.

Comunque, qui non è questo il punto…

La Clausola di Non Concorrenza

Quel che è successo nello specifico è che, per poter andare a vedere il locale, il brand ha richiesto la firma di un preliminare con il versamento di un acconto… e questo ci sta tutto, eh. È impensabile, del resto, girare per l’Italia a fare sopralluoghi senza un impegno concreto da parte dell’affiliato (sempre però gestendo la cosa con trasparenza). Il nodo della questione non è la firma del preliminare in sé, ma la presenza nello stesso di una clausola di non concorrenza post-contrattuale, tipica invece dei contratti di affiliazione.

Passi la pubblicità poco trasparente, passi la strategia di upselling durante la fase di affiliazione (che già di per sé è drammatica), passi la richiesta della firma di un preliminare… ma una clausola di non concorrenza in questa fase? A tutela di cosa?

La Legge Italiana e il Regolamento Europeo

Bene, qui andiamo decisamente contro il regolamento europeo 720 del 2022, che regola esattamente questo aspetto del franchising. Per spiegare l’insussistenza di una cosa del genere (e la gravità della stessa), c’è da fare una piccola premessa. Il franchising è un contratto regolamentato in Italia dalla legge 129 del 2004, implementata dal regolamento 720 del 2022.

Un preliminare, quindi, non è un contratto di affiliazione, e non sottostà né alla legge italiana né alle deroghe sull’antitrust disposte dal regolamento europeo.

Quando si sottoscrive un contratto di affiliazione (attenzione, il contratto, non il preliminare), ci sono due elementi che rendono possibile l’inserimento di una clausola di non concorrenza:

  1. L’esistenza di un know-how sostanziale, segreto e individuato che sarà trasmesso all’affiliato.
  2. La presenza delle principali dinamiche di gestione del rapporto tra le parti tipiche del contratto di franchising.

Solo di fronte a questi due aspetti diventa ammissibile l’inserimento di una clausola di non concorrenza post-contrattuale, che comunque deve avere specifiche caratteristiche: un limite temporale di un anno successivo alla conclusione del contratto e un limite territoriale, generalmente identificato con la zona di esclusiva prevista.

Il Problema del Preliminare

Un preliminare non è un contratto di franchising, e non ci si avvicina neanche! Motivo per cui l’inserimento di una clausola di non concorrenza al suo interno, oltre a non avere senso, è decisamente strumentale e fuorviante. E allora qui le cose sono due: o conosci il regolamento, te ne infischi e stai cercando di approfittare dell’ignoranza delle persone oppure non lo conosci affatto… e non so onestamente quale delle due cose sia più grave.

Conclusione

Ricordate, franchisor e potenziali affiliati, che un contratto preliminare, anche se è preliminare a un’affiliazione, non è in alcun modo riconducibile a un contratto di franchising perché manca del tutto la trasmissione di un know-how. E comunque, prima di scrivere un preliminare o prima di firmarlo, fatevi assistere da un legale specializzato nel franchising, altrimenti si rischia di fare solo un gran pasticcio.